Art. 3
LEGGE 12 luglio 1999, n. 232
In vigore dal 20 lug 1999
1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, nel limite massimo di lire 1.500 milioni annue a decorrere dal 2000, si provvede, per gli anni 2000 e 2001, mediante parziale utilizzo delle proiezioni dello stanziamento iscritto, al fini del bilancio triennale 1999-2001, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno finanziario 1999, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.
2. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
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