Art. 9 · Leggi e Regolamenti
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Art. 9

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Leggi e Regolamenti

In vigore dal 6 lug 1999
Leggi e Regolamenti 1. Le leggi, i regolamenti e le disposizioni amministrative di una Parte Contraente relativi all'ingresso, la permanenza o l'uscita dal proprio territorio di un aeromobile impiegato nella navigazione aerea internazionale o all'esercizio e navigazione di tale aeromobile, durante la permanenza nel proprio territorio, dovranno essere applicate all'aeromobile della compagnia designata dall'altra Parte Contraente e dovranno essere osservate da detto aeromobile dal momento dell'ingresso fino alla partenza entro i limiti del territorio della prima Parte Contraente. 2. Le leggi, i regolamenti e le disposizioni amministrative di una Parte Contraente relativi all'ingresso, la permanenza o l'uscita dal suo territorio, di passeggeri, equipaggio, merce o posta dell'aeromobile, inclusa la normativa relativa all'ingresso, sdoganamento, immigrazione, passaporti, dogane e quarantene dovranno essere osservate da parte o per conto di tali passeggeri, equipaggi, merce e posta delle compagnie aeree dell'altra Parte Contraente dal momento dell'entrata fino all'uscita e mentre si trovano nel territorio della prima Parte Contraente.
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