Accordo
Art. 9
9 / 20Leggi e Regolamenti
In vigore dal 6 lug 1999
Leggi e Regolamenti
1. Le leggi, i regolamenti e le disposizioni amministrative di una
Parte Contraente relativi all'ingresso, la permanenza o l'uscita dal proprio territorio di un aeromobile impiegato nella
navigazione aerea internazionale o all'esercizio e navigazione
di tale aeromobile, durante la permanenza nel proprio
territorio, dovranno essere applicate all'aeromobile della
compagnia designata dall'altra Parte Contraente e dovranno
essere osservate da detto aeromobile dal momento dell'ingresso
fino alla partenza entro i limiti del territorio della prima
Parte Contraente.
2. Le leggi, i regolamenti e le disposizioni amministrative di una
Parte Contraente relativi all'ingresso, la permanenza o l'uscita dal suo territorio, di passeggeri, equipaggio, merce o posta
dell'aeromobile, inclusa la normativa relativa all'ingresso,
sdoganamento, immigrazione, passaporti, dogane e quarantene
dovranno essere osservate da parte o per conto di tali
passeggeri, equipaggi, merce e posta delle compagnie aeree
dell'altra Parte Contraente dal momento dell'entrata fino
all'uscita e mentre si trovano nel territorio della prima Parte
Contraente.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:1999-06-07;217#art-a-9