Art. 19 · Termine dell'Accordo
Accordo

Art. 19

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Termine dell'Accordo

In vigore dal 6 lug 1999
Termine dell'Accordo Ciascuna delle due Parti Contraenti può in qualsiasi momento notificare all'altra Parte Contraente la propria decisione di porre termine all'Accordo; tale notifica dovrà essere comunicata simultaneamente all'Organizzazione dell'Aviazione Civile Internazionale tramite canali diplomatici. In tale caso l'Accordo avrà termine dodici mesi dopo la data di ricezione della notifica dall'altra Parte Contraente, a meno che la notifica di porre termine all'accordo sia ritirata di comune accordo prima del termine di detto periodo. In assenza di dichiarazione di ricezione dell'altra Parte Contraente, la notifica dovrà considerarsi come ricevuta 14 giorni dopo la ricezione della notifica da parte dell'Organizzazione dell'Aviazione Civile Internazionale.
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urn:nir:stato:legge:1999-06-07;217#art-a-19