Accordo
Art. 14
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In vigore dal 6 lug 1999
Consultazioni
1. In uno spirito di stretta cooperazione le Autorità aeronautiche delle Parti Contraenti sì consulteranno reciprocamente di
volta in volta in vista di assicurare l'applicazione e la
soddisfacente osservanza delle norme del presente Accordo e
dell'Annesso allegato.
2. Qualora una delle due Parti Contraenti intenda modificare una
qualsiasi disposizione del presente Accordo, essa può in ogni
momento proporre per iscritto tale modifica all'altra Parte
Contraente. Consultazioni fra le due Parti Contraenti
concernenti tale proposta di modifica possono avvenire sia
verbalmente che per iscritto e dovranno iniziare, a meno che non sia altrimenti concordato, entro un periodo di sessanta
giorni dalla data della richiesta fatta da una delle Parti
Contraenti.
3. Nel caso in cui ciascuna Parte Contraente consideri opportuno
modificare l'Annesso del presente Accordo tale modifica dovrà
essere concordata in consultazioni tra le Autorità Aeronautiche delle due Parti Contraenti.
4. Ogni modifica al presente Accordo in base al paragrafo 2. di
questo Articolo entrerà in vigore quando tale modifica sarà
stata formalizzata mediante uno Scambio di Note attraverso i
canali diplomatici.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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Prourn:nir:stato:legge:1999-06-07;217#art-a-14