Accordo
Art. 12
12 / 20Sicurezza dell'aviazione
In vigore dal 6 lug 1999
Sicurezza dell'aviazione
1. In conformità ai rispettivi diritti e agli impegni assunti in
base al diritto internazionale, le Parti Contraenti ribadiscono
che costituisce parte integrante del presente Accordo
l'obbligazione di salvaguardare, nei rapporti reciproci, la
sicurezza dell'aviazione civile dagli atti di interferenza
illecita.
2. Le Parti Contraenti si forniranno reciprocamente, su richiesta,
tutta l'assistenza necessaria per prevenire atti di cattura
illecita di aeromobili civili e altri atti illeciti commessi
contro la sicurezza di detti aeromobili, dei loro passeggeri e
dell'equipaggio, degli aeroporti e delle attrezzature per il
controllo della navigazione aerea, nonché di qualsiasi altra
minaccia alla sicurezza dell'aviazione civile.
3. Le Parti Contraenti agiranno in conformità alle disposizioni
della Convenzione relativa alle infrazioni e determinati altri
atti compiuti a bordo di aeromobili, firmata a Tokyo il 14
settembre 1963, della Convenzione per la repressione della
cattura illecita di aeromobili, firmata a L'Aja il 16 dicembre
1970, e della Convenzione per la repressione degli atti illeciti rivolti contro la sicurezza dell'aviazione civile, firmata a
Montreal il 23 settembre 1971 e il Protocollo per la repressione degli atti illeciti di violenza negli aeroporti destinati
all'aviazione civile internazionale firmata a Montreal il 24
febbraio 1988, aggiunto alla Convenzione per la repressione di
atti illeciti contro la sicurezza dell'Aviazione Civile, fatta a Montreal il 23 settembre 1971, nonché di ogni altra Convenzione sulla sicurezza dell'Aviazione Civile alla quale le Parti
possano aver aderito.
4. Le Parti Contraenti, nei toro rapporti reciproci, agiranno in
conformità agli standard della sicurezza aerea nonché, nella
misura in cui sono da esse applicati, alle pratiche
raccomandate, stabilite dall'Organizzazione dell'Aviazione
Civile Internazionale, e qualificate come Annessi alla
Convenzione e richiederanno agli operatori degli aeromobili
immatricolati nel proprio registro, agli operatori la cui sede principale degli affari o la residenza permanente si trovi nel
loro territorio, nonché agli operatori di aeroporti situati nel loro territorio, di agire in conformità alle suddette
disposizioni in materia di sicurezza dell'aviazione. In questo
paragrafo il riferimento agli standard della sicurezza
dell'aviazione include qualsiasi differenza notificata dalla
Parte Contraente interessata. Ogni Parte Contraente darà
preventiva informazione all'altra Parte Contraente della propria intenzione di notificare qualsiasi differenza relativa a tali
standard.
5. Ogni Parte Contraente conviene che a tali operatori di
aeromobili possa essere richiesto di osservare le disposizioni
sulla sicurezza dell'aviazione che l'altra Parte richieda per
l'entrata, l'uscita o la permanenza nell'ambito del territorio
dell'altra Parte Contraente. Ciascuna Parte Contraente prenderà tutte le misure ragionevoli nell'ambito del proprio territorio
per la salvaguardia degli aeromobili, per il controllo dei
passeggeri, dell'equipaggio, del bagaglio a mano e al seguito,
della merce e delle provviste di bordo, prima e durante
l'imbarco ed il carico. Ciascuna Parte Contraente considererà inoltre favorevolmente le richieste di azione dell'altra Parte
Contraente volte a ragionevoli misure speciali di sicurezza per
fronteggiare una minaccia particolare.
6. Qualora si verifichi un caso o una minaccia di un caso di
cattura illecita di aeromobili civili, o un altro atto illecito
contro la sicurezza dei passeggeri, degli equipaggi, degli
aeromobili, degli aeroporti e delle attrezzature per il
controllo della navigazione aerea, le Parti Contraenti si
presteranno reciproca assistenza facilitando le comunicazioni ed altre misure appropriate, tese a far cessare tale caso o
minaccia dello stesso in modo rapido e sicuro.
7. Qualora una Parte Contraente abbia ragionevoli motivi per
credere che l'altra Parte Contraente si sia discostata dalle
disposizioni sulla sicurezza dell'aviazione di questo Articolo, la prima Parte Contraente può richiedere consultazioni
immediate all'altra Parte Contraente. L'impossibilità di
raggiungere un accordo soddisfacente entro quindici giorni dalla data di ricezione di tale richiesta di consultazioni
costituirà il presupposto per sospendere o condizionare i
diritti di entrambe le Parti Contraenti ai sensi del presente Accordo entro novanta giorni. Quando una situazione di
emergenza comportante una immediata minaccia per la sicurezza dei passeggeri, dell'equipaggio o dell'aeromobile lo
giustifichi
e quando l'altra Parte Contraente non abbia adeguatamente
adempiuto alle proprie obbligazioni ai sensi dei paragrafi 4 o 5
del presente articolo, una Parte Contraente può adottare
immediatamente le misure protettive provvisorie appropriate per fronteggiare la minaccia. Qualsiasi misura, adottata ai sensi del presente paragrafo, dovrà essere dismessa non appena
l'altra Parte Contraente si sarà conformata alle disposizioni del presente articolo.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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