Protocollo
Art. 5
5 / 14In vigore dal 26 giu 1999
1. Il Governo del Granducato del Lussemburgo rimette al Governo della Repubblica di Finlandia copia conforme dell'Accordo nelle lingue francese, greca, italiana, olandese, portoghese, spagnola e tedesca.
2. Il testo della Convenzione del 1990, nella versione in lingua finlandese, viene allegato al presente Accordo e fa fede alle stesse condizioni dei testi della Convenzione in lingua francese, greca, italiana, olandese, portoghese, spagnola e tedesca.
In fede di che, i sottoscritti, debitamente autorizzati, hanno apposto le proprie firme in calce al presente Protocollo.
Fatto a Lussemburgo il diciannove dicembre milienovecentonovantasei, nelle linque finlandese, francese, greca, italiana, olandese, portoghese, spagnola e tedesca, gli otto testi facenti ugualmente fede.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:1999-05-27;198#art-p-5