Art. 4

Art. 4

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In vigore dal 18 giu 1999
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addì 27 maggio 1999 CIAMPI D'ALEMA, Presidente. del Consiglio dei Ministri Dini, Ministro degli affari esteri Visto, il Guardasigilli: DILIBERTO
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