Art. 45
ConvenzioneTitolo IV

Art. 45

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In vigore dal 30 giu 1999
1. La presente Convenzione sarà ratificata da entrambi gli Stati contraenti secondo le rispettive procedure e gli strumenti di ratifica saranno scambiati appena possibile. 2. La presente Convenzione entrerà in vigore il primo giorno del terzo mese successivo a quello in cui avverrà lo scambio degli strumenti di ratifica e da tale data cesserà di essere in vigore, in tutto le sue parti, la Convenzione sulle assicurazioni sociali tra la Repubblica Italiana e la Repubblica Popolare Federativa di Jugoslavia firmata il 14 novembre 1957, fatti salvi i diritti acquisiti o in corso di definizione in base a quest'ultima convenzione, durante il suo periodo di vigenza. 3. La presente Convenzione potrà essere denunciata da uno Stato contraente e cesserà di essere in vigore sei mesi dopo la relativa notifica per via diplomatica. 4. In caso di denuncia della presento Convenzione, i diritti acquisiti saranno mantenuti secondo la disposizioni della Convenzione stessa e i diritti in corso di acquisizione saranno riconosciuti secondo accordi da stipularsi tra i due Stati contraenti. Fatto il 27/6/1997 a Roma, in duplice originale, in lingua italiana e in lingua croata, i due testi facenti ugualmente fede. Per il Governo della Per il Governo della Repubblica Italiana Repubblica di Croazia Parte di provvedimento in formato grafico
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