Art. 39
ConvenzioneTitolo IV

Art. 39

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In vigore dal 30 giu 1999
Per facilitare l'applicazione della presente Convenzione e consentire un più rapido collegamento tra le Istituzioni dei due Stati contraenti, le Autorità competenti designeranno degli Organismi di collegamento.
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urn:nir:stato:legge:1999-05-27;167#art-c-39