Art. 33
Convenzione

Art. 33

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In vigore dal 30 giu 1999
Il diritto alle prestazioni familiari spettanti ai sensi dell' articolo precedente è sospeso se dette prestazioni sono dovute anche in virtù della legislazione dello Stato contraente sul cui territorio i familiari risiedono.
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urn:nir:stato:legge:1999-05-27;167#art-c-33