Art. 25
Convenzione

Art. 25

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In vigore dal 30 giu 1999
Se per la valutazione del grado di incapacità la legislazione di uno Stato contraente prescrive che siano presi in considerazione gli infortuni sul lavoro avvenuti anteriormente, si terrà conto degli infortuni sul lavoro verificatisi anteriormente sotto la legislazione dell'altro Stato contraente.
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