Art. 23
Convenzione

Art. 23

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In vigore dal 30 giu 1999
Qualora un lavoratore, che risiede o soggiorna nell'altro Stato contraente, richieda la fornitura o il rinnovo di un apparecchio di protesi o di altro presidio ausiliario, l'Istituzione del luogo di residenza o di soggiorno provvede all'erogazione della prestazione richiesta, previa autorizzazione dell'Istituzione competente, salvo che nei casi di urgenza. Quest'ultima Istituzione rimborserà le rel- ative spese all'Istituzione che ha erogato le prestazioni sulla base del costo effettivo.
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urn:nir:stato:legge:1999-05-27;167#art-c-23