Art. 11
ConvenzioneTitolo II

Art. 11

27 / 45
In vigore dal 30 giu 1999
Ai fini del l'assicurazione, del mantenimento o del recupero del diritto alle prestazioni in denaro o in natura, previste dalla presente convenzione, i periodi di assicurazione o equivalenti, compiuti in virtù della legislazione di uno Stato contraente, sono totalizzati, se necessario con i periodi di assicurazione o equivalenti, compiuti ai sensi della legislazione dell'altro Stato contraente, sempre che non si sovrappongano.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:legge:1999-05-27;167#art-c-11