Ratifica ed esecuzione della Convenzione tra la Repubblica italiana e la Repubblica di Croazia in materia di sicurezza sociale, fatta a Roma il 27 giugno 1997.
Ratifica ed esecuzione della Convenzione tra la Repubblica italiana e la Repubblica di Croazia in materia di sicurezza sociale, fatta a Roma il 27 giugno 1997. 48 articoli · cerca o scorri l'indice gerarchico qui sotto.
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Convenzione
Art. 18 1. a) Se un lavoratore non soddisfa le condizioni previste dalla legislazione di uno Stato Art. 19 Qualora un lavoratore, anche tenendo conto della totalizzazione dei periodi di assicurazio Art. 20 1. Ciascuno degli Stati contraenti, se del caso, integra al trattamento minimo le prestazi Art. 21 Se la legislazione di uno degli Stati contraenti subordina la concessione delle prestazion Art. 22 Per le prestazioni in natura: si applicano le disposizioni di cui agli artt. 12, 16 e 17. Art. 23 Qualora un lavoratore, che risiede o soggiorna nell'altro Stato contraente, richieda la fo Art. 24 1. Le prestazioni per malattie professionali indennizzabili secondo la legislazione di ent Art. 25 Se per la valutazione del grado di incapacità la legislazione di uno Stato contraente pres Art. 26 L'infortunio subito da un cittadino di uno dei due Stati contraenti, mentre egli si reca a Art. 27 Su richiesta dell'Istituzione competente e, previa autorizzazione di questa. anche su rich Art. 28 Se un lavoratore ha diritto a prestazioni per infortunio sul lavoro o malattia professiona Art. 29 Ogni infortunio sul lavoro di cui sia rimasto vittima un cittadino di uno Stato contraente Art. 30 1. Se un lavoratore non soddisfa le condizioni previste dalla legislazione di uno Stato co Art. 31 Se la legislazione di uno Stato contraente subordina l'acquisizione del diritto alle prest Art. 32 I lavoratori, con esclusione dei disoccupati e dei pensionati, ricevono le prestazioni fam Art. 33 Il diritto alle prestazioni familiari spettanti ai sensi dell' articolo precedente è sospe titolo I Disposizioni generali
Art. 1 CONVENZIONE TRA LA REPUBBLICA ITALIANA E LA REPUBBLICA DI CROAZIA IN MATERIA DI SICUREZZA Art. 2 1. La presente Convenzione si applica alle legislazione concernenti: In Italia: a) l'assic Art. 3 1. La presente Convenzione si applica ai cittadini dei due Stati contraenti che sono o son Art. 4 Con riserva delle disposizioni della presente Convenzione. i lavoratori italiani in Croazi titolo II Disposizioni sulla legislazione applicabile
Art. 5 Salvo quanto diversamente disposto ai successivi artt. 6 e 7, i lavoratori ai quali si app Art. 6 Le disposizioni stabilite dall'art. 5 comportano le seguenti eccezioni: a) Il lavoratore d Art. 7 Il personale delle Rappresentanze diplomatiche e degli Uffici consolari diverso da quello Art. 8 La Autorità competenti dei due Stati contraenti possono prevedere di comune accordo, in de Art. 9 Salvo quanto diversamente disposto nella presente Convenzione. i lavoratori aventi diritto Art. 10 1. Ai fini dell'ammissione all'assicurazione volontaria prevista dalla legislazione di uno Art. 11 Ai fini del l'assicurazione, del mantenimento o del recupero del diritto alle prestazioni titolo III Disposizioni Particolari
Art. 12 1. I lavoratori di cui agli art. 6 e 7 che soddisfino le condizioni richieste dalla legisl Art. 13 1. I lavoratori che, tenendo conto eventualmente di quanto disposto all'art. 11, soddisfan Art. 14 1. Il titolare di una pensione o di una rendita dovuta in virtù della legislazione di entr Art. 15 I familiari del lavoratore residenti nello Stato contraente diverso da quello competente b Art. 16 La concessione di protesi, grandi apparecchi e altre prestazioni in natura di notevole imp Art. 17 Le prestazioni concesse dall'Istituzione di uno Stato contraente per conto dell'Istituzion titolo IV Disposizioni diverse, transitorie e finali
Art. 34 Le Autorità competenti dei due Stati contraenti concorderanno la normativa di attuazione d Art. 35 Le Autorità competenti dei due Stati contraenti si impegnano a tenersi vicendevolmente inf Art. 36 1. Le Autorità, le Istituzioni competenti e gli Organismi di collegamento dei due Stati co Art. 37 Le Autorità diplomatiche e consolari di ciascuno Stato contraente possono rivolgersi diret Art. 38 1. Le esenzioni da imposte, tasse e diritti previste della legislazione di uno degli Stati Art. 39 Per facilitare l'applicazione della presente Convenzione e consentire un più rapido colleg Art. 40 1. Le domande, le dichiarazioni e i ricorsi che Vengono presentati in applicazione della p Art. 41 Le Autorità, le Istituzioni competenti e gli Organismi di collegamento dei due Stati contr Art. 42 1. L'Istituzione di uno Stato contraente che, ai sensi della presente Convenzione, deve ef Art. 43 Qualora l'Istituzione di uno Stato contraente abbia erogato una pensione o rendita per un Art. 44 1. Le disposizioni della presente Convenzione si applicano alle domande di prestazioni pre Art. 45 1. La presente Convenzione sarà ratificata da entrambi gli Stati contraenti secondo le ris Ethicamente SRL — P. IVA 04156320360