Art. 67 · Modifiche all'articolo 17 della legge 24 giugno 1997 n. 196 .
Capo II

Art. 67

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Modifiche all'articolo 17 della legge 24 giugno 1997 n. 196 .

In vigore dal 23 mag 1999
(Modifiche all' della legge 24 giugno 1997 n. 196). 1. Al comma 1 dell' della legge 24 giugno 1997, n. 196, sono apportate le seguenti modificazioni: a) all' alinea, dopo le parole: " con il sistema scolastico" sono inserite le seguenti: " e universitario"; b) alla lettera d), dopo le parole: "agli interventi di formazione dei lavoratori" sono inserite le seguenti: " e degli altri soggetti di cui alla lettera a)"; c) alla lettera f, le parole: "d'intesa con le regioni" sono sostituite dalle seguenti: "dalle regioni"; d) la lettera g) è sostituita dalla seguente: " g) semplificazione delle procedure, ivi compresa la eventuale sostituzione della garanzia fideiussoria prevista dall' della legge 6 febbraio 1996, n. 52, per effetto delle disposizioni di cui ai commi 3 e seguenti, definite a livello nazionale anche attraverso parametri standart con deferimento ad atti delle amministrazioni competenti, adottati anche ai sensi dell', comma 3, della legge agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, ed a strumenti convenzionali oltre che delle disposizioni di natura integrativa, esecutiva e organizzatoria anche della disciplina di specifici aspetti nei casi previsti dalle disposizioni regolamentari emanate ai sensi del comma 2, con particolare riferimento alla possibilità di stabilire requisiti minimi e criteri di valutazione delle sedi operative ai fini dell'accreditamento".
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