Art. 40 · Sicurezza idraulica dei territori del Bacino del Po .
Capo I

Art. 40

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Sicurezza idraulica dei territori del Bacino del Po .

In vigore dal 23 mag 1999
(Sicurezza idraulica dei territori del Bacino del Po). 1. Al solo fine della totale realizzazione dl interventi necessari alla sicurezza idraulica dei territori del Bacino del Po interessati dal rischio di eventi alluvionali e calamitosi, è autorizzata l'esecuzione dei lotti di completamento da parte delle imprese esecutrici di lotti precedenti, compresi nella progettazione generale redatta dalle imprese stesse entro il 31 dicembre 1994, approvata dal Magistrato del Po di Parma.
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