Capo I
Art. 30
30 / 72Fondo speciale per la ricerca nei settori dei trasporti aereo, marittimo e terrestre .
In vigore dal 23 mag 1999
(Fondo speciale per la ricerca nei settori dei
trasporti aereo, marittimo e terrestre).
1. È istituito nell'ambito dello stato di previsione del Ministero dei trasporti e della navigazione un fondo per le attività di stu- dio, di consulenza e di ricerca ti base e tecnologica cui affluisce una quota pari all'1 per cento degli stanziamenti relativi agli investimenti nei settori dei trasporti aereo, marittimo e terrestre, ad eccezione degli stanziamenti finalizzati al rimborso di rate di ammortamento di mutui o altre operazioni finanziarie, da ripartire da parte del Ministro dei trasporti c della navigazione tenuto conto della priorità degli interventi.
2. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:legge:1999-05-17;144#art-30