Art. 29 · Trasporti rapidi di massa .
Capo I

Art. 29

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Trasporti rapidi di massa .

In vigore dal 23 mag 1999
(Trasporti rapidi di massa). 1. I soggetti di cui agli della legge 26 febbraio 1992, n. 211, e successive modificazioni, sono tenuti, a pena di revoca del contributo, a presentare i progetti definitivi, relativi agli interventi di competenza già approvati dal CIPE prima del 31 dicembre 1995, entro il termine del 31 luglio 1999, e per i progetti approvati entro il 31 dicembre 1998 non oltre il 31 ottobre 1999. A tal fine le disponibilità finanziarie al 31 dicembre 1998 di cui ai medesimi della legge n. 211 del 1992 sono mantenute in bilancio per essere utilizzate negli esercizi successivi. 2. Al fine di consentire la realizzazione di un programma di interventi concernenti i sistemi di trasporto rapido di massa, il Ministro dei trasporti e della navigazione, d'intesa con il Ministro per i problemi delle aree urbane, formula proposte al CIPE per l'allocazione delle risorse disponibili anche a seguito dell'abbassamento del tasso di sconto e dei ribassi d'asta.
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