Capo I
Art. 27
27 / 72Variazioni compensative tra risorse destinate ad investimenti .
In vigore dal 23 mag 1999
(Variazioni compensative tra risorse
destinate ad investimenti).
1. Al comma 4-quinquies dell' della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni, dopo il quarto periodo, è inserito il seguente: "Al fine di favorire una maggiore flessibilità nell'uso delle risorse destinate agli investimenti e di consentire la determinazione delle dotazioni di cassa e di competenza in misura tale da limitare la formazione di residui di stanziamento, possono essere effettuate variazioni compensative, nell'ambito della stessa unità previsionale di base, di conto capitale, anche tra stanziamenti disposti da leggi diverse, a condizione che si tratti di leggi che finanzino o rifinanzino lo stesso intervento".
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Prourn:nir:stato:legge:1999-05-17;144#art-27