Art. 16 · Disposizioni in materia di contabilità dell'ufficio nazionale per il servizio civile .
Capo I

Art. 16

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Disposizioni in materia di contabilità dell'ufficio nazionale per il servizio civile .

In vigore dal 23 mag 1999
(Disposizioni in materia di contabilità dell'ufficio nazionale per il servizio civile). 1. Ai fondi di contabilità speciale a disposizione dell'Ufficio nazionale per il servizio civile nonché alle aperture di credito effettuate dall'Ufficio nazionale per il servizio civile a favore di funzionari delegati degli cuti militari, si applicano le disposizioni di cui all' del decretolegge 25 maggio 1994, n. 313, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 luglio 1994, n. 460, e successive modificazioni, recante la disciplina dei pignoramenti sulla contabilità speciale delle prefetture, delle direzioni di amministrazione delle Forze armate e della Guardia di finanza.
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