Art. 37 · LEGGE 13 maggio 1999, n. 133

Art. 37

LEGGE 13 maggio 1999, n. 133

In vigore dal 18 mag 1999
(Entrata in vigore). 1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti, di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addì 13 maggio 1999 SCALFARO D'Alema, Presidente del Consiglio dei Ministri Visco, Ministro delle finanze Visto, il Guardasigilli: Diliberto
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