Art. 37
LEGGE 13 maggio 1999, n. 133
In vigore dal 18 mag 1999
(Entrata in vigore).
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti, di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addì 13 maggio 1999
SCALFARO
D'Alema, Presidente del Consiglio dei Ministri
Visco, Ministro delle finanze
Visto, il Guardasigilli: Diliberto
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