Art. 35 · LEGGE 13 maggio 1999, n. 133

Art. 35

LEGGE 13 maggio 1999, n. 133

In vigore dal 10 dic 2000
(Testi unici). 1. Al fine di razionalizzare, semplificare, armonizzare e rendere più organiche le norme tributarie, anche alla luce delle innovazioni introdotte nella presente legislatura, il Governo è delegato ad emanare, entro il 31 dicembre 2001 , uno o più decreti legislativi recanti testi unici che accorpino, anche in un codice tributario, le vigenti norme per materia, senza modificarle, con il solo compito di eliminare duplicazioni, chiarire il significato di norme controverse e produrre testi in cui la materia sia trattata. 2. Per l'esercizio della delega il Governo si atterrà ai seguenti principi e criteri direttivi: a) semplificazione e razionalizzazione delle disposizioni in materia tributaria, in modo da riservare alla disciplina con norma primaria, nel rispetto dell' della Costituzione, le sole materie riguardanti le fattispecie imponibili, i soggetti passivi e la misura dell'imposta; b) coordinamento formale del testo delle disposizioni vigenti, apportando le modificazioni strettamente necessarie per garantire la coerenza logica e sistematica della normativa, anche al fine di adeguare e semplificare il linguaggio normativo; c) delegificazione, mediante regolamenti da emanare ai sensi dell', comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, delle norme di legge concernenti tutti gli aspetti diversi da quelli indicati dalla lettera a), ivi inclusi quelli della liquidazione, accertamento e riscossione, secondo i principi di cui all' della legge 15 marzo 1997, n. 59, e i seguenti ulteriori criteri direttivi: 1) riduzione e massima semplificazione degli adempimenti a carico dei contribuenti, tenuto conto anche dell'adozione di nuove tecnologie per il trattamento e la conservazione delle informazioni e del progressivo sviluppo degli studi di settore; 2) possibilità di indicare nelle fonti primarie la sola aliquota massima effettiva di ciascun tributo, riservando agli atti normativi secondari l'indicazione di eventuali misure inferiori, in relazione alle specificità delle singole fattispecie. Per i tributi per i quali non è prevista una determinazione su base percentuale della base imponibile, la possibilità di cui al periodo precedente deve intendersi riferita alla sola entità massima del tributo; 3) espressa indicazione delle norme abrogate per effetto dell'attuazione dei criteri dettati nel presente articolo e delle disposizioni, non inserite nel testo unico, che restano comunque in vigore; 4) coordinamento formale del testo delle disposizioni vigenti, apportando le modificazioni strettamente necessarie per garantire la coerenza logica e sistematica della normativa, anche al fine di adeguare e semplificare il linguaggio normativo; d) introduzione di tutte le modificazioni legislative necessarie per il migliore coordinamento della normativa contenuta nei testi unici sulla base dei principi e dei criteri direttivi di cui al presente articolo. 3. Gli schemi dei decreti legislativi sono trasmessi alla Commissione di cui all', comma 13, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, per l'acquisizione del parere, che viene reso secondo la procedura prevista dai commi 14 e seguenti dell' della citata legge n. 662 del 1996. 4. Entro due anni dalla data di entrata in vigore dei decreti legislativi, nel rispetto degli stessi principi e criteri direttivi e previo parere della commissione di cui all', comma 13, della citata legge n. 662 del 1996, possono essere emanate, con uno o più decreti legislativi, disposizioni integrative o correttive. 5. Dall'attuazione della delega di cui al presente articolo non devono derivare oneri a carico del bilancio dello Stato.
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