Art. 19 · LEGGE 30 aprile 1999, n. 136

Art. 19

LEGGE 30 aprile 1999, n. 136

In vigore dal 19 mag 1999
(Disposizioni in materia di viabilità) 1. L'Ente nazionale per le strade, istituito con decreto legislativo 26 febbraio 1994, n. 143, mantiene la denominazione di ANAS. 2. Fermo restando quanto disposto dal comma 5 dell'articolo 44 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, tra i beni immobili di cui all' del decreto legislativo 26 febbraio 1994, n. 143, si intendono ricompresi le case cantoniere nonchè i terreni utili per i fini istituzionali dell'Ente nazionale per le strade. 3. Il numero 1) del terzo comma dell' della legge 28 aprile 1971, n. 287, è sostituito dal seguente: "1) che gli enti concessionari debbano avere come proprio oggetto sociale principale la costruzione e la gestione delle autostrade;". 4. Le attività d'impresa diverse da quella principale nonchè da quelle analoghe o strumentali ausiliarie del servizio autostradale possono essere svolte dalle società concessionarie attraverso l'assunzione diretta o indiretta di partecipazioni di collegamento o di controllo in altre società. 5. Le società concessionarie valutano, secondo i criteri di cui all'articolo 2426, primo comma, n. 4), del codice civile, ogni immobilizzazione consistente in partecipazioni in imprese controllanti, controllate o collegate ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile. In un apposito paragrafo della nota integrativa del bilancio di esercizio di tali società sono fornite le informazioni sui costi, sui ricavi e sugli investimenti, ivi comprese quelle inerenti alla struttura organizzativa della concessionaria, concernenti le operazioni intercorse fra le società controllanti, le controllanti di queste ultime e le imprese controllate e collegate. Tali informazioni sono fornite secondo gli schemi propri della contabilità analitica, con particolare riferimento ai prezzi di regolamento delle operazioni intergruppo, questi ultimi confrontati con i prezzi di mercato. Note all': - Il comma 5 dell'art. 44 della legge 27 dicembre 1997, n. 449 (Misure per la stabilizzazione della finanza pubblica), è il seguente: "5. Il Ministro dei lavori pubblici, d'intesa con il Ministro delle finanze, individua con proprio decreto entro il 30 aprile di ciascun anno le case cantoniere non più utili per i fini istituzionali dell'Ente nazionale per le strade (ANAS). Le case cantoniere così identificate sono dismesse su iniziative del Ministro delle finanze, con le procedure previste per le dismissioni di beni immobili e con la concessione di diritto di prelazione ai comuni nei quali sono catastalmente ubicati gli immobili". - L' del decreto legislativo 26 febbraio 1994, n. 143 (Istituzione dell'Ente nazionale per le strade), è il seguente: " (Patrimonio dell'Ente). - 1. L'Ente è dotato di un proprio patrimonio costituito da un fondo di dotazione e dai beni mobili e immobili, diversi dalle strade, strumentali alle sue attività". - L' della legge 28 aprile 1971, n. 287 (Modifiche ed integrazioni all'attuale legislazione autostradale), come modificato dalla presente legge, è il seguente: ". - Alla convenzione di cui al precedente dovrà essere allegato, oltre che un nuovo progetto di massima aggiornato, anche un nuovo piano finanziario, che ne fa parte integrante, e che sarà redatto prendendo a base di esso gli elementi ed i dati sia dell'investimento complessivo (tanto per il costo delle opere, che per gli oneri finanziari), sia degli oneri e spese di esercizio, sia del volume dei traffici e dei relativi introiti. Detti elementi e dati saranno desunti, per la parte a consuntivo, dai bilanci regolarmente approvati, e, per il futuro, saranno determinati sulla base di progetti, stime e previsioni aggiornati e, per gli introiti, sulla base delle tariffe di cui al successivo art. 7. In detta convenzione saranno indicati i casi in cui potranno essere apportati adeguamenti tariffari durante il periodo di concessione ed i criteri per la loro determinazione. In essa dovrà, altresì, prevedersi: 1) che gli enti concessionari debbano avere come proprio oggetto sociale principale la costruzione e la gestione delle autostrade; 2) che facciano parte del collegio sindacale o dei revisori dei conti degli enti concessionari un funzionario del Ministero del tesoro, che ne assume la presidenza, ed uno dell'ANAS. Qualora debba provvedersi a innovazioni, ammodernamenti e completamenti, la nuova convenzione ed il relativo piano finanziario allegato dovranno indicarli specificamente e fissarne i termini e le modalità di realizzazione. Per gli enti concessionari di cui all' della legge 24 luglio 1961, n. 729, la nuova convenzione dovrà altresì regolare tanto la trasformazione del contributo percentuale in un importo capitale annuo, per trenta anni, corrispondente alla percentuale determinata nella originaria convenzione sul costo complessivo delle opere in essa previsto, quanto le modalità di corresponsione del contributo come sopra trasformato". - L'art. 2426, primo comma, n. 4) del codice civile è il seguente: "Art. 2426 (Criteri di valutazione). - Nelle valutazioni devono essere osservati i seguenti criteri: (Omissis); 4) le immobilizzazioni consistenti in partecipazioni in imprese controllate o collegate possono essere valutate, con riferimento ad una o più tra dette imprese, anzichè secondo il criterio indicato al n. 1), per un importo pari alla corrispondente razione del patrimonio netto risultante dall'ultimo bilancio delle imprese medesime, detratti i dividendi ed operate le rettifiche richieste dai principi di redazione del bilancio consolidato nonchè quelle necessarie per il rispetto dei principi indicati negli articoli 2423 e 2423-bis. Quando la partecipazione è iscritta per la prima volta in base al metodo del patrimonio netto, il costo di acquisto superiore al valore corrispondente del patrimonio netto risultante dall'ultimo bilancio dell'impresa controllata o collegata può essere iscritto nell'attivo, purchè ne siano indicate le ragioni nella nota integrativa. La differenza, per la parte attribuibile a beni ammortizzabili o all'avviamento, deve essere ammortizzata. Negli esercizi successivi le plusvalenze, derivanti dall'applicazione del metodo del patrimonio netto, rispetto al valore indicato nel bilancio dell'esercizio precedente sono iscritte in una riserva non distribuibile;". - L'art. 2359 del codice civile, è il seguente: "Art. 2359 (Società controllate e società collegate). - Sono considerate società contollate: 1) le società in cui un'altra società dispone della maggioranza dei voti esercitabili nell'assemblea ordinaria; 2) le società in cui un'altra società dispone di voti sufficienti per esercitare un'influenza dominante nell'assemblea ordinaria; 3) le società che sono sotto influenza dominante di un'altra società in virtù di particolari vincoli contrattuali con essa. Ai fini dell'applicazione dei numeri 1) e 2) del primo comma si computano anche i voti spettanti a società controllate, a società fiduciarie e a persona interposta; non si computano i voti spettanti per conto di terzi. Sono considerate collegate le società sulle quali un'altra società esercita un'influenza notevole. L'influenza si presume quando nell'assemblea ordinaria può essere esercitato almeno un quinto dei voti ovvero un decimo se la società ha azioni quotate in borsa".
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:legge:1999-04-30;136#art-19