Art. 7-quinquies

Art. 7-quinquies

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In vigore dal 1 dic 2021
(( (Definizioni). )) ((1. Ai fini del presente Titolo si intendono per: a) «obbligazioni bancarie garantite»: le obbligazioni emesse da banche nell'ambito delle operazioni indicate all'; b) «attivi idonei»: gli attivi indicati agli ; c) «attività liquide»: le attività indicate all'-duodecies; d) «banca emittente»: la banca che emette le obbligazioni bancarie garantite nell'ambito dell'operazione indicata all'; e) «società cessionaria»: la società indicata all'; f) «patrimonio separato»: il patrimonio della società cessionaria costituito dalle attività cedute e dalle altre attività segregate ai sensi all', comma 2, nell'ambito di un'operazione di emissione di obbligazioni bancarie garantite; g) «programma di emissione»: il programma di attività relativo all'emissione di obbligazioni bancarie garantite nel corso di un determinato periodo di tempo, anche pluriennale, e le correlate operazioni di cessione di attivi idonei, in cui i volumi previsti e le caratteristiche degli strumenti e dei contratti siano individuati in misura sufficientemente determinata e autorizzati dalla Banca d'Italia; h) «deflusso netto di liquidità»: i deflussi per i pagamenti in scadenza in un determinato giorno di calendario, inclusi i pagamenti per capitale e interessi e i pagamenti dovuti in relazione ai contratti derivati del programma di emissione, al netto degli afflussi per pagamenti in scadenza nello stesso giorno di calendario per i diritti di credito connessi alle attività di copertura; i) «Stati ammessi»: gli Stati appartenenti allo Spazio economico europeo e la Confederazione elvetica.)) 18 --------------- AGGIORNAMENTO (18) Il D.Lgs. 5 novembre 2021, n. 190 ha disposto (con l', comma 3) che "Le disposizioni del Titolo I-bis della legge 30 aprile 1999, n. 130, come modificata dal presente decreto legislativo, si applicano alle obbligazioni bancarie garantite emesse a partire dalla data di entrata in vigore delle relative disposizioni attuative".
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