Art. 7-novies
15 / 18In vigore dal 1 dic 2021
(( (Attivi idonei). ))
((
1. Nell'ambito delle operazioni di cui all' sono considerati attivi idonei le seguenti categorie di attività:
a) attività ammissibili ai sensi dell'articolo 129, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 575/2013, come modificato dal regolamento (UE) n. 2160/2019, a condizione che la banca emittente rispetti gli obblighi previsti all'articolo 129, paragrafi da 1-bis a 3, di tale regolamento;
b) attività liquide previste all'-duodecies.
2. Le attività ammissibili sono considerate attivi idonei al ricorrere delle seguenti condizioni:
a) nel caso siano assistite da garanzie reali, i beni posti a garanzia sono situati in uno Stato ammesso, sono assicurati contro il rischio danni e, nel caso di immobili residenziali e non residenziali situati in uno Stato ammesso diverso da uno Stato membro dell'Unione europea, la garanzia è opponibile in tutte le giurisdizioni pertinenti e può essere escussa in tempi ragionevoli;
b) nel caso di crediti garantiti da ipoteca su immobili residenziali e non residenziali, la cessione è successiva al decorso dei termini per la revocatoria della costituzione dell'ipoteca, ai sensi dell'art. 67 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 e delle analoghe disposizioni contenute nelle leggi di altri Stati ammessi;
c) nel caso di attività ammissibili non originate direttamente dalla banca emittente, questa ha effettuato una valutazione del merito di credito dei debitori prima della cessione o ha verificato l'idoneità dei criteri di valutazione del merito di credito adottati dal soggetto che ha originato le attività ammissibili;
d) nel caso di contratti derivati indicati dall'articolo 129, paragrafo 1, lettera c), punto ii), del regolamento (UE) n. 575/2013, ricorrono le condizioni previste dall'.
3. Le banche emittenti si dotano di processi e metodologie volte ad assicurare la conformità delle attività cedute con le previsioni del presente articolo e per la valutazione e il monitoraggio delle garanzie reali che assistono le attività ammissibili indicate al comma 1, lettera a). L'inclusione delle attività cedute nel patrimonio separato è adeguatamente documentata.
4. La Banca d'Italia emana disposizioni attuative del presente articolo, individuando in particolare: i criteri per la valutazione delle garanzie reali al momento dell'inclusione dell'attività nel patrimonio separato, tenuto conto della normativa sulla determinazione dei requisiti prudenziali delle banche; i requisiti di idoneità, professionalità del valutatore indipendente; le procedure per verificare che le garanzie reali siano adeguatamente assicurate contro il rischio danni; le modalità di verifica dell'idoneità dei criteri di valutazione del merito di credito indicati al comma 2, lettera c).))
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AGGIORNAMENTO (18)
Il D.Lgs. 5 novembre 2021, n. 190 ha disposto (con l', comma 3) che "Le disposizioni del Titolo I-bis della legge 30 aprile 1999, n. 130, come modificata dal presente decreto legislativo, si applicano alle obbligazioni bancarie garantite emesse a partire dalla data di entrata in vigore delle relative disposizioni attuative".
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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