Art. 7-decies

Art. 7-decies

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In vigore dal 1 dic 2021
(( (Contratti derivati). )) (( 1. Nell'ambito delle operazioni di cui all' contratti derivati sono considerati attivi idonei quando ricorrono le seguenti condizioni: a) sono stipulati in forma scritta; b) sono adeguatamente documentati; c) hanno esclusivamente finalità di copertura dei rischi insiti nelle attività incluse nel patrimonio separato, il loro volume è adeguato in caso di riduzione dell'entità del rischio coperto e sono rimossi quando il rischio coperto cessa di esistere; d) non possono essere risolti nel caso in cui la banca emittente sia sottoposta a liquidazione coatta amministrativa o risoluzione o, nel caso in cui la banca emittente sia sottoposta a liquidazione coatta amministrativa, sia previsto il trasferimento dei contratti derivati in capo ad una controparte che rispetti i requisiti previsti alla lettera e) oppure la sottoscrizione di nuovi contratti derivati con una controparte che rispetti i requisiti previsti dalla lettera e); e) sono stipulati con controparti che rispettino livelli minimi di ammissibilità previsti all'articolo 129, paragrafo 1, lettera c) del regolamento (UE) n. 575/2013; f) i margini e le attività acquisite dalla società cessionaria a titolo di garanzia dell'adempimento degli obblighi derivanti dai contratti derivati sono segregati ai sensi dell', comma 2. 2. La Banca d'Italia può adottare disposizioni attuative del presente articolo, in particolare con riferimento alla documentazione da fornire ai fini del comma 1, lettera b), e ai livelli di ammissibilità delle controparti indicate alla lettera e) secondo quanto previsto dall'articolo 129, paragrafo 1-bis, lettera c) del regolamento (UE) n. 575/2013.)) 18 --------------- AGGIORNAMENTO (18) Il D.Lgs. 5 novembre 2021, n. 190 ha disposto (con l', comma 3) che "Le disposizioni del Titolo I-bis della legge 30 aprile 1999, n. 130, come modificata dal presente decreto legislativo, si applicano alle obbligazioni bancarie garantite emesse a partire dalla data di entrata in vigore delle relative disposizioni attuative".
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urn:nir:stato:legge:1999-04-30;130#art-7-decies