Art. 8 · LEGGE 30 aprile 1999, n. 120

Art. 8

LEGGE 30 aprile 1999, n. 120

In vigore dal 13 ott 2000
Modifica di termini per lo svolgimento delle elezioni amministrative - Modifiche alla legge 8 giugno 1990, n. 142 1. Alla legge 7 giugno 1991, n. 182, sono apportate le seguenti modificazioni: a) gli , come modificati dal decreto-legge 25 febbraio 1993, n. 42, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 aprile 1993, n. 120, e dalla legge 23 febbraio 1995, n. 43, sono sostituiti dai seguenti: " - 1. Le elezioni dei consigli comunali e provinciali si svolgono in un turno annuale ordinario da tenersi in una domenica compresa tra il 15 aprile ed il 15 giugno se il mandato scade nel primo semestre dell'anno ovvero nello stesso periodo dell'anno successivo se il mandato scade nel secondo semestre. 2. Il mandato decorre per ciascun consiglio dalla data delle elezioni. - 1. Le elezioni dei consigli comunali e provinciali che devono essere rinnovati per motivi diversi dalla scadenza del mandato si svolgono nella stessa giornata domenicale di cui all' se le condizioni che rendono necessario il rinnovo si sono verificate entro il 24 febbraio, ovvero nello stesso periodo di cui all' dell'anno successivo, se le condizioni si sono verificate oltre tale data"; b) all', comma 1, come modificato da ultimo dall', comma 2, della legge 23 febbraio 1995, n. 43, la parola: "quarantacinquesimo" è sostituita dalla seguente: "cinquantacinquesimo". 2. All'articolo 18, primo comma, del testo unico delle leggi per la composizione e la elezione degli organi delle amministrazioni comunali, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570, come modificato da ultimo dall', comma 2, della legge 23 febbraio 1995, n. 43, la parola: "quaranta" è sostituita dalla seguente: "quarantacinque". 3. Il comma 2 dell' della legge 23 febbraio 1995, n. 43, è abrogato. 4. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 18 AGOSTO 2000, N. 267 . 5. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 18 AGOSTO 2000, N. 267 .
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