Art. 14 · LEGGE 30 aprile 1999, n. 120

Art. 14

LEGGE 30 aprile 1999, n. 120

In vigore dal 4 mag 1999
(Entrata in vigore) 1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addì 30 aprile 1999 SCALFARO D'Alema, Presidente del Consiglio dei Ministri Russo Jervolino, Ministro dell'interno Visto, il Guardasigilli: Diliberto
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