Art. 6
LEGGE 1 aprile 1999, n. 91
In vigore dal 16 apr 1999
(Trapianto terapeutico)
1. I prelievi di organi e di tessuti disciplinati dalla presente legge sono effettuati esclusivamente a scopo di trapianto terapeutico.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:legge:1999-04-01;91#art-6