Art. 26
LEGGE 1 aprile 1999, n. 91
In vigore dal 16 apr 1999
(Verifica sull'attuazione)
1. Il Ministro della sanità, nell'ambito della Relazione sullo stato sanitario del Paese prevista dall', comma 6, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, riferisce sulla situazione dei trapianti e dei prelievi effettuati sul territorio nazionale.
Nota all':
- Il testo del comma 6 dell' del citato decreto legislativo n. 502/1992 (per il titolo si veda in nota all'), è il seguente:
"6. La relazione sullo stato sanitario del Paese, predisposta annualmente dal Ministro della sanità, espone i risultati conseguiti rispetto agli obiettivi fissati dal Piano sanitario nazionale, illustra analiticamente e comparativamente costi, rendimenti e risultati delle unità del Servizio e fornisce indicazioni per l'ulteriore programmazione. La relazione fa menzione dei risultati conseguiti dalle regioni in riferimento all'attuazione dei piani sanitari regionali".
Storico versioni
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