Art. 24 · LEGGE 1 aprile 1999, n. 91

Art. 24

LEGGE 1 aprile 1999, n. 91

In vigore dal 16 apr 1999
(Disposizioni per le regioni a statuto speciale e per le province autonome di Trento e di Bolzano) 1. Restano salve le competenze delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano che disciplinano la materia di cui alla presente legge secondo i rispettivi statuti e le relative norme di attuazione.
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