Trattato
Art. 23
23 / 25Recesso dal trattato
In vigore dal 22 apr 1999
Recesso del trattato
1) Notifica Ogni Parte contraente può recedere dal presente trattato con una notifica indirizzata al Direttore generale.
2) Efficacia Il recesso ha effetto un anno dopo la data in cui il Direttore generale ha ricevuto la notifica. Esso non ha alcuna incidenza, per quanto concerne la Parte contraente che recede dal trattato, sull'applicazione del presente trattato alle domande pendenti o ai marchi registrati al momento dello scadere di questo termine di un anno; tuttavia la Parte contraente che recede dal trattato può, allo scadere di detto termine di un anno, cessare di applicare il presente trattato ad ogni registrazione, a partire dalla data in cui tale registrazione dovrebbe essere rinnovata.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:legge:1999-03-29;102#art-t-23