Trattato
Art. 22
22 / 25Disposizioni transitorie
In vigore dal 22 apr 1999
Disposizioni transitorie.
1) Una sola domanda per i prodotti e servizi che dipendono da più classi; separazione della domanda a) ogni Stato o organizzazione intergovernativa può dichiarare che nonostante l'.5), una domanda può essere depositata presso l'ufficio solo per prodotti o servizi che appartengono ad una sola classe della classifica di Nizza.
b) Ogni Stato o organizzazione intergovernativa può dichiarare che, nonostante l', quando prodotti o servizi appartenenti a più classi della classifica di Nizza sono stati inclusi in una stessa ed unica domanda, questa domanda darà luogo a più registrazioni nel registro dei marchi, rimanendo inteso che ciascuna di queste registrazioni comporterà un rinvio a tutte le altre registrazioni derivanti da detta domanda.
c) Ogni Stato o organizzazione intergovernativa che ha effettuato una dichiarazione ai sensi del capoverso a) può dichiarare che nonostante l'.1), nessuna domanda può essere divisa in domande parziali.
2) Una sola procura per più domande o registrazioni Ogni Stato o organizzazione intergovernativa può dichiarare che nonostante l'.3)b) una procura può concernere, una sola domanda o una sola registrazione.
3) Divieto di esigere l'autentica della firma di una procura o di una domanda Ogni Stato o organizzazione intergovernativa può dichiarare che, nonostante l'.4) potrà essere richiesto che la firma di una procura o la firma di una domanda da parte del depositante, sia attestata, riconosciuta conforme da un pubblico ufficiale, autenticata, legalizzata o certificata in altro modo.
4) Una sola richiesta per più domande o registrazioni per quanto concerne un cambiamento di nome o d'indirizzo, un cambiamento di titolare o la rettifica di un errore Ogni Stato o organizzazione intergovernativa può dichiarare che nonostante l'.1)e), 2) e 3), l'.1) h) e 3) e l'.1)e) e 2), le richieste di annotazione di un cambiamento di nome o d'indirizzo, di un cambiamento di titolare o di rettifica di un errore, possono concernere una sola domanda o una sola registrazione.
5) Rilascio o fornitura, al momento del rinnovo, di una dichiarazione o di una prova relative all'uso Ogni Stato o organizzazione intergovernativa può dichiarare, nonostante l'.4) iii, di voler esigere al momento del rinnovo, il rilascio di una dichiarazione o la fornitura di una prova relative all'uso del marchio.
6) Valutazione di merito al momento del rinnovo Ogni Stato o organizzazione intergovernativa può dichiarare che nonostante l'.6), l'ufficio può, al momento del primo rinnovo di una registrazione di servizi, esaminare la registrazione in quanto al merito; lo scopo di questa valutazione è unicamente di eliminare le molteplici registrazioni derivanti da domande depositate nei sei mesi successivi all'entrata in vigore di norme legislative di detto Stato o organizzazione che prevedevano, prima dell'entrata in vigore del presente trattato, la possibilità di registrare i marchi di servizi.
7) Disposizioni comuni a) Uno Stato o un'organizzazione intergovernativa possono fare una dichiarazione secondo i commi 1) a 6) solo se, al momento del deposito del loro strumento di ratifica o di adesione al presente trattato la loro legislazione in vigore sarebbe senza questa dichiarazione, in contrasto con le norme pertinenti del presente trattato.
h) Ogni dichiarazione formulata ai sensi dei commi 1) e 6) deve accompagnare lo strumento di ratifica o di adesione al presente trattato, depositato dallo Stato o dall'organizzazione intergovernativa che effettua la dichiarazione.
c) Ogni dichiarazione formulata ai sensi dei commi 1) a 6) può essere ritirata in ogni tempo.
8) Perdita di efficacia della dichiarazione a) Con riserva del capoverso c) ogni dichiarazione fatta ai sensi dei commi 1) a 5) da uno Stato considerato paese in via di sviluppo secondo la prassi dell'Assemblea generale delle Nazioni Unite o da un'organizzazione intergovernativa di cui ciascun membro e Stato, perde la sua efficacia al termine di un periodo di otto anni a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente trattato.
b) Con riserva del capoverso c), ogni dichiarazione resa ai sensi dei commi 1) a 5) da uno Stato diverso da uno Stato di cui al capoverso a) o da una organizzazione intergovernativa diversa da un'organizzazione intergovernativa di cui al capoverso a), perde la sua efficacia al termine di un periodo di sei anni a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente trattato.
c) Quando una dichiarazione resa ai sensi dei commi 1) a 5) non è stata ritirata ai sensi del comma 7) c) o non ha perso efficacia ai sensi del capoverso a) o b), prima del 28 ottobre 2004, tale dichiarazione cesserà di avere effetto il 28 ottobre 2004.
9) Condizioni e modalità per divenire parte al trattato Fino al 31 dicembre 1999, ogni Stato che alla data di approvazione del presente trattato è membro dell'Unione internazionale per la protezione della proprietà industriale (Unione di Parigi) senza essere membro dell'organizzazione, può nonostante l'.1)i), divenire parte al presente trattato a condizione che la registrazione di marchi nel suo ufficio sia prevista.
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