Art. 2 · Marchi cui il trattato è applicabile
Trattato

Art. 2

2 / 25

Marchi cui il trattato è applicabile

In vigore dal 22 apr 1999
Marchi cui il trattato è applicabile 1) Natura dei marchi a) Il presente trattato è applicabile ai marchi consistenti in segni visibili, rimanendo inteso che solo le Parti contraenti che accettano di registrare i marchi tridimensionali sono tenuti ad applicare il presente trattato a questi marchi. b) Il presente trattato non è applicabile ai marchi ologrammi ed ai marchi che non consistono in segni visibili, in particolare i marchi sonori ed i marchi olfattivi. 2) Tipi di marchi a) Il presente trattato è applicabile ai marchi relativi ai prodotti (marchi di prodotti) o ai servizi (marchi di servizi) oppure ad entrambi. b) Il presente trattato non è applicabile ai marchi collettivi, ai marchi di certificazione ed ai marchi di garanzia.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:legge:1999-03-29;102#art-t-2