Art. 1 · Espressioni abbreviate
Trattato

Art. 1

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Espressioni abbreviate

In vigore dal 22 apr 1999
Articolo primo Espressioni abbreviate Ai sensi del presente trattato e salvo quando un'accezione diversa è espressamente indicata: i) per "ufficio" s'intende l'organismo incaricato da una Parte contraente della registrazione dei marchi; ii) Per "registrazione" s'intende la registrazione di un marchio da parte di un ufficio; iii)per "domanda" s'intende una domanda di registrazione; iv) per "persona" s'intende sia una persona fisica sia una persona giuridica; v) per "titolare" s'intende la persona iscritta nel registro dei marchi in quanto titolare della registrazione; vi) per "registro dei marchi" s'intende la collezione dei dati in possesso di un ufficio, che comprende il contenuto di tutte le registrazioni e tutti i dati iscritti relativi alle registrazioni, a prescindere dal supporto sul quale tali dati sono conservati; vii) per "Convenzione di Parigi" s'intende la Convenzione di Parigi per la protezione della proprietà industriale, firmata a Parigi il 20 marzo 1883, riveduta e modificata; viii) per "classifica di Nizza" s'intende la classifica stabilita dall'Intesa di Nizza relativa alla classifica internazionale di prodotti e servizi ai fini della registrazione dei marchi, firmata a Nizza il 15 giugno 1957, riveduta e modificata; ix) per "Parte contraente" s'intende ogni stato o organizzazione intergovernativa parte del presente Trattato; x) il termine "strumento di ratifica" designa anche gli strumenti di accettazione e di approvazione; xi) Per "organizzazione" s'intende l'organizzazione Mondiale della Proprietà Intellettuale; xii) per "Direttore generale" s'intende il Direttore generale dell'organizzazione; xiii) per "regolamento di esecuzione" s'intende il regolamento di esecuzione del presente trattato di cui all'.
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urn:nir:stato:legge:1999-03-29;102#art-t-1