Art. 1

Art. 1

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In vigore dal 20 apr 1999
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Promulga la seguente legge: . 1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'accordo di amicizia e cooperazione tra la Repubblica italiana e la Repubblica dell'Uzbekistan, fatto a Tashkent il 17 settembre 1997.
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