Art. 1

Art. 1

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In vigore dal 17 apr 1999
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Promulga la seguente legge: . 1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'accordo tra il Ministero della difesa della Repubblica italiana ed il Ministero della difesa della Repubblica di Slovenia in materia di collaborazione militare, fatto a Bologna il 9 settembre 1996.
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