Art. 7 · Totalizzazione dei periodi di residenza e dei periodi di contribuzione Totalizzazione per l'Australia
AccordoParte II

Art. 7

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Totalizzazione dei periodi di residenza e dei periodi di contribuzione Totalizzazione per l'Australia

In vigore dal 22 apr 1999
Totalizzazione dei periodi di residenza e dei periodi di contribuzione Totalizzazione per l'Australia 1. Qualora una persona cui si applica il presente Accordo possa far valere: a) un periodo come residente australiano che sia inferiore al periodo richiesto dalla legislazione australiana per aver titolo ad una prestazione; e b) un periodo di residenza in Australia nell'arco della vita lavorativa che sia pari o maggiore al periodo minimo previsto per tale persona dalle disposizioni del successivo paragrafo 4; e c) un periodo di contribuzione accreditata in Italia; al solo scopo di soddisfare qualsiasi periodo minimo richiesto dalla legislazione australiana per avere diritto a tale prestazione, detto periodo di contribuzione accreditata sarà considerato come un periodo durante il quale tale persona sia stata un residente australiano. 2. Ai fini del precedente paragrafo 1, qualora una persona: a) sia stata un residente australiano per un periodo continuativo inferiore al periodo minimo di residenza continua previsto dalla legislazione australiana per far valere un diritto di tale persona ad una prestazione; e b) possa far valere un periodo di contribuzione accreditata in Italia in due o più periodi separati pari o eccedenti in totale, al periodo minimo di cui alla lettera a); il totale dei periodi di contribuzione accreditata sarà considerato come un periodo continuo. 3. Ai fini del presente Articolo, qualora un periodo come residente australiano ed un periodo da contribuzione accreditata in Italia coincidano, i periodi che si sovrappongono saranno presi in considerazione dall'Australia una sola volta come periodo quale residente australiano. 4. Il periodo minimo di residenza in Australia nell'arco della vita lavorativa da prendersi in considerazione ai fini del precedente paragrafo 1 lettera b) è stabilito come segue: a) ai fini di una prestazione australiana pagabile ad una persona fuori dall'Australia: 12 mesi di cui almeno 6 mesi siano continui; e b) ai fini di una prestazione australiana pagabile ad un residente australiano in Australia, non è richiesto alcun periodo minimo di residenza in Australia nell'arco della vita lavorativa. 5. Ai fini dei paragrafi 1 e 2, ed al fine di una domanda presentata da una donna per una pensione alle vedove, a tale donna saranno attribuiti i periodi di contribuzione accreditata corrispondenti a quelli accumulati dal defunto marito; tuttavia ogni periodo durante il quale la donna ed il defunto marito abbiano entrambi accumulato periodi di contribuzione accreditata verrà preso in considerazione una sola volta.
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