Accordo›Parte II
Art. 6
11 / 24Prestazioni australiane riguardanti il coniuge de jure o de facto
In vigore dal 22 apr 1999
Prestazioni australiane riguardanti il coniuge de jure o de facto Una persona che riceva, o abbia diritto a ricevere, una prestazione in virtù della legislazione australiana in quanto il coniuge, de jure o de facto, di tale persona riceva o abbia diritto a ricevere un a prestazione in virtù del presente Accordo, riceverà un importo calcolato in base al presente Accordo.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:legge:1999-03-24;101#art-a-6