Art. 6 · Prestazioni australiane riguardanti il coniuge de jure o de facto
AccordoParte II

Art. 6

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Prestazioni australiane riguardanti il coniuge de jure o de facto

In vigore dal 22 apr 1999
Prestazioni australiane riguardanti il coniuge de jure o de facto Una persona che riceva, o abbia diritto a ricevere, una prestazione in virtù della legislazione australiana in quanto il coniuge, de jure o de facto, di tale persona riceva o abbia diritto a ricevere un a prestazione in virtù del presente Accordo, riceverà un importo calcolato in base al presente Accordo.
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urn:nir:stato:legge:1999-03-24;101#art-a-6