Art. 4 · Parità di trattamento
AccordoParte I

Art. 4

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Parità di trattamento

In vigore dal 22 apr 1999
Parità di trattamento I cittadini di ciascuna Parte godranno della parità di trattamento nell'applicazione delle rispettive legislazioni e, in ogni caso in cui il diritto ad una prestazione sia subordinato in tutto o in parte al possesso della cittadinanza, i cittadini di una Parte saranno considerati quali cittadini dell'altra Parte al fine della presentazione di una domanda per tale prestazione. 2. Alle persone cui si applica il presente Accordo, ciascuna delle Parti assicura la parità di trattamento in relazione ai diritti ed obblighi che derivano a ciascuna di esse dalla legislazione di entrambe le Parti e dal presente Accordo. 3. Una Parte non sarà tenuta ad applicare i paragrafi 1 e 2 di questo Articolo ad una persona che non sia legalmente autorizzata a risiedere nel territorio di detta Parte.
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urn:nir:stato:legge:1999-03-24;101#art-a-4