Art. 3 · Ambito di applicazione personale
AccordoParte I

Art. 3

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Ambito di applicazione personale

In vigore dal 22 apr 1999
Ambito di applicazione personale Il presente Accordo si applica alle persone che a) siano, o siano state, residenti australiani, e/o b) possano far valere periodi di contribuzione accreditata in base alla legislazione italiana e, quando previsto, ai familiari a carico ed ai superstiti in relazione a diritti che a questi ultimi possano derivare dalle persone menzionate nel presente Articolo.
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urn:nir:stato:legge:1999-03-24;101#art-a-3