Accordo›Parte I
Art. 2
7 / 24Ambito di applicazione normativo
In vigore dal 22 apr 1999
Ambito di applicazione normativo
1. Tenuto conto di quanto previsto al paragrafo 2, il presente Accordo si applica alle seguenti leggi, come modificate alla data della firma dello stesso, e ad ogni altra legge che successivamente modifichi, integri o sostituisca tali leggi:
a) per quanto riguarda l'Australia: la Raccolta di leggi di sicurezza sociale del 1991, nella misura in cui tale Raccolta regola e si riferisce alle seguenti prestazioni:
i) le pensioni di vecchiaia;
ii) le pensioni di inabilità;
iii) le pensioni alle mogli;
iv) le pensioni alle vedove;
v) le indennità alle vedove;
vi) le pensioni per l'assistenza personale al coniuge
inabile;
vii) le pensioni agli orfani di entrambi i genitori; e
viii) le maggiorazioni per minori a carico;
b) per quanto riguarda l'Italia: le leggi in vigore alla data della firma del presente Accordo ed ogni legge che successivamente modifichi, integri o sostituisca tali leggi, e che riguardi l'assicurazione generale obbligatoria dei lavoratori dipendenti per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti, le assicurazioni speciali per i lavoratori autonomi e altre categorie di lavoratori; le prestazioni familiari per le persone a carico dei pensionati; l'assicurazione contro la disoccupazione, ed in particolare le seguenti prestazioni:
i) le pensioni di vecchiaia;
ii) le pensioni di anzianità;
iii) le pensioni anticipate;
iv) gli assegni di invalidità;
v) le pensioni di inabilità;
vi) gli assegni privilegiati di invalidità;
vii) le pensioni privilegiate di inabilità;
viii) l'assegno per l'assistenza personale al pensionato
per inabilità;
ix) le pensioni ai superstiti;.
x) le prestazioni familiari per le persone a carico
dei pensionati;
xi) le indennità di disoccupazione.
2. Nonostante quanto previsto dal paragrafo l, e salvo quanto diversamente specificato dal presente Accordo, le legislazioni dell'Italia, e dell'Australia non comprenderanno le leggi emanate in qualsiasi data al fine di attuare accordi bilaterali in materia di sicurezza sociale.
3. Le Autorità competenti delle Parti si notificheranno le leggi che modifichino, integrino o sostituiscano le norme incluse nell'ambito di applicazione del presente Accordo, non appena dette leggi siano state emanate.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:legge:1999-03-24;101#art-a-2