Art. 10 · Esclusione di specifici pagamenti italiani dall'accertamento dei redditi da parte dell'Australia
AccordoParte II

Art. 10

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Esclusione di specifici pagamenti italiani dall'accertamento dei redditi da parte dell'Australia

In vigore dal 22 apr 1999
Esclusione di specifici pagamenti italiani dall'accertamento dei redditi da parte dell'Australia 1. Tenuto conto di quanto previsto al paragrafo 3 dell' e al paragrafo 2 del presente articolo, qualora una persona riceva, o abbia diritto a ricevere, una prestazione australiana in virtù del presente Accordo, o ad altro titolo, e qualora tale persona e/o il coniuge, de jure o de facto di tale persona, siano titolari di prestazioni italiane che includano una integrazione italiana e/o una maggiorazione sociale e/o prestazioni familiari italiane, tali integrazione e/o maggiorazione sociale e/o prestazioni familiari non saranno considerate come reddito ai fini del calcolo di detta prestazione australiana. 2. Ai soli fini del presente Articolo, il termine prestazione comprende i sussidi di ricerca di un lavoro, di nuova occupazione e di malattia erogabili in virtù della legislazione australiana.
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urn:nir:stato:legge:1999-03-24;101#art-a-10