Art. 9 · LEGGE 23 febbraio 1999, n. 44

Art. 9

LEGGE 23 febbraio 1999, n. 44

In vigore dal 18 mar 1999
(Ammontare dell'elargizione) 1. L'elargizione è corrisposta, nei limiti della dotazione del Fondo previsto dall', in misura dell'intero ammontare del danno e comunque non superiore a lire 3.000 milioni. Qualora più domande, per eventi diversi, relative ad uno stesso soggetto, siano proposte nel corso di un triennio, l'importo complessivo dell'elargizione non può superare nel triennio la somma di lire 6.000 milioni. 2. L'elargizione è esente dal pagamento delle imposte sul reddito delle persone fisiche e delle persone giuridiche. 3. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano possono disporre, per l'elargizione, l'esenzione dal pagamento dell'imposta regionale sulle attività produttive.
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