Art. 2

Art. 2

In vigore dal 13 mar 1999
1. Piena ed intera esecuzione è data agli atti internazionali di cui all', a decorrere dalla data della loro entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall' dell'accordo.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:legge:1999-02-18;59#art-rd-2