Art. 9 · Principi fondamentali per le operazioni finanziarie
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Art. 9

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Principi fondamentali per le operazioni finanziarie

In vigore dal 13 mar 1999
. Principi fondamentali per le operazioni finanziarie (a) La Banca, nelle sue operazioni finanziarie si concentra principalmente nel: (i) sostenere progetti che abbiano carattere regionale, o che avrebbero un positivo impatto significativo sulla regione, in particolare, progetti d'infrastrutture; e (ii) sostenere e stimolare la crescita del settore privato nella regione, inclusi progetti locali e regionali del settore privato, società miste e imprese di piccole e medie dimensioni, e incoraggiare l'iniziativa imprenditoriale privata. (b) Il Consiglio di Amministrazione assicura la realizzazione di questi principi fondamentali riesaminando periodicamente il portafoglio della Banca, fornendo indicazioni al Presidente, o agendo in altro modo che ritenga opportuno.
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