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Art. 9
9 / 55Principi fondamentali per le operazioni finanziarie
In vigore dal 13 mar 1999
. Principi fondamentali per le operazioni finanziarie
(a) La Banca, nelle sue operazioni finanziarie si concentra principalmente nel:
(i) sostenere progetti che abbiano carattere regionale, o che avrebbero un positivo impatto significativo sulla regione, in
particolare, progetti d'infrastrutture; e
(ii) sostenere e stimolare la crescita del settore privato nella regione, inclusi progetti locali e regionali del settore privato, società miste e imprese di piccole e medie dimensioni, e incoraggiare l'iniziativa imprenditoriale privata.
(b) Il Consiglio di Amministrazione assicura la realizzazione di questi principi fondamentali riesaminando periodicamente il portafoglio della Banca, fornendo indicazioni al Presidente, o agendo in altro modo che ritenga opportuno.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:1999-02-18;59#art-a-9