Art. 39 · LEGGE 18 febbraio 1999, n. 28

Art. 39

LEGGE 18 febbraio 1999, n. 28

In vigore dal 9 mar 1999
(Copertura finanziaria). 1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge, con esclusione di quelli di cui agli , si provvede mediante utilizzo delle maggiori entrate derivanti dall'. La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addì 18 febbraio 1999 SCALFARO D'Alema, Presidente del Consiglio dei Ministri Visco, Ministro delle finanze Visto, il Guardasigilli: Diliberto
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