Art. 39
LEGGE 18 febbraio 1999, n. 28
In vigore dal 9 mar 1999
(Copertura finanziaria).
1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge, con esclusione di quelli di cui agli , si provvede mediante utilizzo delle maggiori entrate derivanti dall'.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addì 18 febbraio 1999
SCALFARO
D'Alema, Presidente del Consiglio dei Ministri
Visco, Ministro delle finanze
Visto, il Guardasigilli: Diliberto
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