Art. 36 · LEGGE 18 febbraio 1999, n. 28

Art. 36

LEGGE 18 febbraio 1999, n. 28

In vigore dal 9 mar 1999
(Autonomia contabile del Consiglio di presidenza della giustizia tributaria). 1. Dopo l' del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 545, è inserito il seguente: "Art. 29-bis. (Autonomia contabile del Consiglio di presidenza della giustizia tributaria). 1. Il Consiglio di presidenza provvede all'autonoma gestione delle spese per il proprio funzionamento, nei limiti del fondo stanziato a tale scopo nel bilancio dello Stato e iscritto con unico capitolo nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica. La gestione si svolge in base al bilancio di previsione e a rendiconto consuntivo soggetto al controllo della Corte dei conti. Il bilancio e il rendiconto sono pubblicati nella Gazzetta Ufficiale". Nota all': - Il decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 545 (per il titolo si veda in nota all'), è pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale 13 gennaio 1993, n. 9.
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