Art. 3 · DEFINIZIONI GENERALI
Convenzione

Art. 3

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DEFINIZIONI GENERALI

In vigore dal 24 feb 1999
DEFINIZIONI GENERALI 1. Ai fini della presente Convenzione, a meno che il contesto non richieda una diversa interpretazione: (a) il termine "Italia" designa la Repubblica italiana e comprende le zone al di fuori delle acque territoriali italiane che, in conformità al diritto internazionale consuetudinario e alla legislazione italiana concernente la ricerca e lo sfruttamento delle risorse naturali, può essere considerata come zona all'interno della quale possono essere esercitati i diritti dell'Italia per quanto concerne il fondo ed il sottosuolo marini, nonché le loro risorse naturali; (b) il termine "Lituania" designa la Repubblica di Lituania e, quando è usato in senso geografico, designa il territorio della Repubblica di Lituania e qualsiasi zona adiacente alle acque territoriali della Repubblica di Lituania all'interno della quale, ai sensi della legislazione lituana e in conformità al diritto internazionale, possono essere esercitati i diritti della Repubblica di Lituania per quanto concerne il fondo ed il sottosuolo marini, nonché le loro risorse naturali; (c) le espressioni "uno Stato contraente" e "l'altro Stato contraente" designano, come il contesto richiede, l'Italia o la Lituania; (d) il termine "persona" comprende una persona fisica, una società ed ogni altra associazione di persone; (e) il termine società designa qualsiasi persona giuridica o qualsiasi ente che è considerato persona giuridica ai fini dell'imposizione; (f) le espressioni "impresa di uno Stato contraente" e "impresa dell'altro Stato contraente" designano rispettivamente un'impresa esercitata da un residente di uno Stato contraente e un'impresa esercitata da un residente dell'altro Stato contraente; (g) l'espressione "traffico internazionale" designa qualsiasi attività di trasporto effettuato per mezzo di una nave o aeromobile da parte di un'impresa di uno degli Stati contraenti, ad eccezione del caso in cui la nave o l'aeromobile sia utilizzato esclusivamente tra località situate nell'altro Stato contraente. (h) il termine "nazionali" designa: (i) le persone fisiche che hanno la nazionalità di uno Stato contraente; (ii) le persone giuridiche, le società di persone, le associazioni ed altri organismi costituiti in conformità della legislazione in vigore in uno Stato contraente; (i) l'espressione "autorità competente" designa: (i) per quanto concerne l'Italia, il Ministero delle Finanze; (ii) per quanto concerne la Lituania, il Ministro delle Finanze od il suo rappresentante autorizzato. 2. Per l'applicazione della presente Convenzione da parte di uno Stato contraente, le espressioni non diversamente definite hanno il significato che ad esse è attribuito dalla legislazione di detto Stato relativa alle imposte oggetto della Convenzione, a meno che il contesto non richieda una diversa interpretazione.
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urn:nir:stato:legge:1999-02-09;31#art-c-3