Convenzione
Art. 25
25 / 33ELIMINAZIONE DELLA DOPPIA IMPOSIZIONE
In vigore dal 24 feb 1999
ELIMINAZIONE DELLA DOPPIA IMPOSIZIONE
1. Si conviene che la doppia imposizione sarà eliminata in conformità ai seguenti paragrafi del presente articolo.
2. Per quanto concerne l'Italia:
(a) Se un residente dell'Italia possiede elementi di reddito che sono imponibili in Lituania, l'Italia, nel calcolare le proprie imposte sul reddito specificate nell' della presente Convenzione, può includere nella base imponibile di tali imposte detti elementi di reddito, a meno che espresse disposizioni della presente Convenzione non stabiliscano diversamente. In tal caso, l'Italia deve detrarre dalle imposte così calcolate l'imposta sui redditi pagata in Lituania, ma l'ammontare della detrazione non può eccedere la quota di imposta italiana attribuibile ai predetti elementi di reddito nella proporzione in cui gli stessi concorrono alla formazione del reddito complessivo. Tuttavia, nessuna detrazione sarà accordata ove l'elemento di reddito venga assoggettato in Italia ad imposizione mediante ritenuta a titolo di imposta su richiesta del beneficiario del reddito in base alla legislazione italiana.
(b) Se un residente dell'Italia possiede elementi di patrimonio che, in conformità con le disposizioni di questa Convenzione, sono imponibili in Lituania, l'imposta sul patrimonio versata in Lituania è considerata come credito dell'imposta italiana sul patrimonio relativa allo stesso elemento di patrimonio. Il credito tuttavia non può eccedere la quota di imposta italiana attribuibile a detto elemento di patrimonio posseduto in Lituania nella proporzione in cui lo stesso concorre alla formazione del patrimonio complessivo.
3. Per quanto concerne i residenti della Lituania, la doppia imposizione sarà eliminata come segue:
(a) se un residente della Lituania ritrae redditi o possiede patrimonio che, conformemente alla presente Convenzione, sono imponibili in Italia, salvo il caso in cui la legislazione interna preveda un trattamento più favorevole, la Lituania ammetterà:
(i) in detrarre dall'imposta sul reddito di tale residente, un ammontare pari alla relativa imposta sul reddito pagata in Italia;
(ii) in detrazione dall'imposta sul patrimonio di tale residente, un ammontare pari alla relativa imposta patrimoniale pagata in Italia.
Tale detrazione in ogni caso non può eccedere la frazione d'imposta sul reddito o sul patrimonio in Lituania, calcolata prima di operare la detrazione, attribuibile, a seconda del caso, al reddito o al patrimonio imponibile in Italia.
(b) Ai fini del sottoparagrafo (a) del presente paragrafo, qualora una società residente della Lituania riceva un dividendo da parte di una società residente dell'Italia della quale detiene almeno il 10 per cento delle azioni con pieno diritto di voto, l'imposta pagata in Italia comprenderà non solamente l'imposta pagata sul dividendo, ma anche l'imposta pagata sugli utili della società dai quali è stato pagato il dividendo.
Storico versioni
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